Lo Stato di residenza deve riconoscere come valide ed efficaci le sottoscrizioni apposte dai consoli sui documenti che essi rilasciano o dei quali certificano la spedizione conforme all'originale rilasciato dall'autorita' competente, senza esigere alcuna legalizzazione, purche' tali documenti siano provvisti del loro timbro ufficiale.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art37 · fonte del testo