Le Parti Contraenti si impegnano ad aggiornare - anche attraverso uno scambio regolare di documenti e visite di esperti - la conoscenza dei lori rispettivi sistemi educativi e la loro evoluzione allo scopo di confrontare questi stessi e i loro programmi al fine di verificare la possibilita' di pervenire alla stipula di accordi tra i due Governi sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio.

Testo vigente dal 10 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;66~accordo-art5 · fonte del testo