Le Parti Contraenti favoriranno quelle iniziative che, in conformita' con la normativa nazionale, sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte Contraente. A tale fine entrambe le Parti incrementeranno io studio della lingua e della letteratura dell'altro Paese presso le Universita' e le Istituzioni della scuola secondaria attraverso la maggiore diffusione di cattedre e lettorati.

Testo vigente dal 10 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;66~accordo-art4 · fonte del testo