campo dell'educazione e della ricerca scientifica e tecnologica le Parti Contraenti: 6.1. favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le Istituzioni Accademiche attraverso l'incremento degli scambi diretti tra le Universita', delle visite reciproche di docenti e ricercatori, nonche' attraverso ricerche su temi di comune interesse; 6.2. favoriranno nei lero rispettivi territori lo studio della lingua e letteratura dell'altra Parte Contraente nelle universita', istituti d'insegnamento superiore, nonche' nelle scuole secondarie locali con l'istituzione di cattedre e di lettorati; 6.3. contribuiranno ad approfondire la conoscenza reciproca dei rispettivi sistemi educativi, attraverso lo scambio di esperti si impegneranno a stabilire dei contatti con le rispettive Annministrazioni, allo scopo di realizzare scambi di insegnanti ed alunni. Per tali iniziative, le competenti Amministrazioni si accorderanno attraverso i canali diplomatici o anche attraverso contatti diretti dandone informazione ai due Ministeri degli Affari Esteri. 6.4. si scambieranno la documentazione sulla legislazione e sugli ordinamenti didattici relativi ai rispettivi sistemi formativi anche al fine di valutare l'esistenza delle condizioni per il reciproco riconoscimento e l'equipollenza dei diplomi, certificati e titoli di studio rilasciati dai due Paesi. 6.5. offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte Contraente, per effettuare studi e partecipare a corsi di formazione di livello universitario e post-universitario in settori culturali e scientifici di reciproco interesse.

Testo vigente dal 18 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-01-09;8~accordo-art6 · fonte del testo