Le Parti Contraenti incoraggeranno contatti diretti e collaborazione tra universita' e istituzioni scolastiche, educative e specializzate mediante accordi inter-scolastici e inter-accademici, attraverso scambi di docenti, ricercatori ed esperti che parteciperanno a lezioni, visite di studio, conferenze, simposi e seminari.

Testo vigente dal 10 aprile 2008

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2008-03-18;66~accordo-art8 · fonte del testo