Parti Contraenti incoraggeranno, nei limiti della legislazione e della normativa vigenti, quelle iniziative che sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della lingua propria nel territorio dell'altra Parte Contraente. A tale fine le Parti Contraenti promuoveranno lo studio della lingua e della letteratura dell'altra Parte Contraente nelle rispettive istituzioni accademiche e di istruzione secondaria, con tutti i mezzi possibili ivi incluso l'aumento del numero di cattedre e lettorati.

Testo vigente dal 10 marzo 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;76~accordo-art3 · fonte del testo