[1]Articolo VIII

[2]1. - Una persona non sara' estradata se:

  • a)il reato per cui e' chiesta l'estradizione e' considerato dalla Parte richiesta come un reato di carattere politico o come un reato connesso con un reato di carattere politico; o
  • b)la Parte richiesta ha fondati motivi per ritenere che la domanda di estradizione sia stata avanzata al fine di giudicare o punire la persona per considerazioni di razza, religione, nazionalita' od opinioni politiche; o per ritenere che la persona, se estradata, possa essere danneggiata nel corso del procedimento, punita, detenuta o limitata nella sua liberta' personale per ragioni di razza, religione, nazionalita' od opinioni politiche. 2. - I reati di genocidio, tentativo o concorso in genocidio o pubblica e diretta istigazione al genocidio non saranno ritenuti reati di carattere politico.

Testo vigente dal 23 dicembre 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-10-15;655~artviii · fonte del testo