POLITICI 1. L'estradizione non sara' concessa: se il reato per il quale l'estradizione e' richiesta e' considerato dalla Parte richiesta reato politico; 2. L'estradizione non sara' parimenti concessa se la Parte richiesta abbia serie ragioni per ritenere che la domanda, fondata su un reato comune, sia stata presentata allo scopo di perseguire o di punire una persona per motivi di razza, di religione, di nazionalita' o di opinioni politiche, o che la situazione di detta persona rischi di essere aggravata da uno degli elementi suddetti.

Testo vigente dal 10 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;219~convenzione-art5 · fonte del testo