[1]Articolo VII

[2]Non sara' accordata l'estradizione qualora, in base alle leggi della Parte richiedente o della Parte richiesta, l'azione penale non possa essere iniziata o proseguita o la condanna non possa essere eseguita per effetto della prescrizione o per qualsiasi altra causa.

Testo vigente dal 23 dicembre 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-10-15;655~artvii · fonte del testo