[1]Articolo XIX

[2]1. - La persona estradata non potra':

  • a)essere detenuta o sottoposta a procedimento penale nel territorio della Parte richiedente per alcuna ragione non prevista dal Trattato, ne' per un reato che non sia compreso tra quelli per i quali l'estradizione puo' essere accordata in base al Trattato stesso e non sia concretato dai fatti per i quali l'estradizione e' stata concessa: o
  • b)essere estradata dalla Parte richiedente ad un terzo Stato. 2. - Le disposizioni precedenti non si applicano:
  • a)ai reati od infrazioni commessi dopo l'estradizione;
  • b)ai reati previsti dall'Articolo II del presente Trattato per i quali la Parte richiesta consenta che la persona sia detenuta o giudicata;
  • c)all'estradizione della persona ad un terzo Stato qualora la Parte richiesta vi consenta; o
  • d)se la persona abbia successivamente lasciato il territorio della Parte richiedente e vi abbia fatto ritorno volontariamente, oppure non abbia lasciato il suddetto territorio entro trenta giorni dal momento in cui ha avuto la possibilita' di lasciare tale territorio.

Testo vigente dal 23 dicembre 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-10-15;655~artxix · fonte del testo