[1]disponibili per la cooperazione

[2]Per raggiungere gli obiettivi di cooperazione di cui al presente accordo, le Parti mettono a disposizione i mezzi necessari per attivita' di cooperazione nei settori contemplati dal presente accordo, comprese le risorse finanziarie, compatibilmente con le rispettive risorse e normative. Queste attivita' di cooperazione possono comprendere, a seconda dei casi, lo sviluppo delle capacita' e le iniziative di cooperazione tecnica, lo scambio di esperti, lo svolgimento di studi e altre azioni concordate tra le Parti.

Testo vigente dal 6 maggio 2026

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65~art47 · fonte del testo