[1]delle catastrofi

[2]1. Le Parti riconoscono la necessita' di ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi naturali e causate dall'uomo. Le Parti ribadiscono l'impegno comune a promuovere misure di prevenzione, attenuazione, preparazione, reazione e recupero al fine di aumentare la resilienza delle rispettive societa' e infrastrutture e di cooperare, come opportuno, a livello bilaterale e multilaterale per avanzare nel conseguimento di tali obiettivi. 2. La cooperazione puo' assumere, tra l'altro, le seguenti forme:

  • a)la condivisione delle migliori pratiche nella gestione delle catastrofi;
  • b)rafforzamento delle capacita';
  • c)scambio di informazioni;
  • d)sensibilizzazione dei cittadini ed educazione generale. 3. La cooperazione a norma del paragrafo 2 puo' includere lo scambio di informazioni in materia di soccorso in caso di calamita' e di assistenza di emergenza, tenendo conto dei lavori del centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'UE e del centro di coordinamento dell'ASEAN per l'assistenza umanitaria sulla gestione delle catastrofi.

Testo vigente dal 6 maggio 2026

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65~art46 · fonte del testo