[1]e interessi finanziari

[2]1. Qualsiasi tipo di assistenza finanziaria dell'UE nell'ambito del presente accordo viene attuato dalle Parti secondo i principi di una sana gestione finanziaria; le Parti collaborano inoltre per tutelare i propri interessi finanziari. 2. Le Parti adottano misure adeguate per prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attivita' illecita che leda i loro interessi finanziari, in conformita' delle loro disposizioni legislative, normative e regolamentari. Tali misure prevedono lo scambio di informazioni e l'assistenza amministrativa reciproca. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode e le autorita' competenti della Malaysia possono convenire un'ulteriore cooperazione nel settore della lotta antifrode.

Testo vigente dal 6 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65~art48 · fonte del testo