[1]finanziari

[2]1. Le Parti rafforzano la cooperazione al fine di armonizzare maggiormente le norme e gli standard comuni e di migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di vigilanza e di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e in altre parti del settore finanziario, compresi i servizi finanziari islamici. 2. Le Parti riconoscono l'importanza delle misure volte a sviluppare le capacita' per il conseguimento di questi obiettivi.

Testo vigente dal 6 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65~art26 · fonte del testo