in vigore 1. La Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno che segue la data del deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione. 2. Nei riguardi di qualsiasi Stato o organizzazione d'integrazione economica regionale che la ratifica, l'accetta, l'approva o vi aderisce dopo il deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno che segue la data del deposito da parte di questo Stato o di questa organizzazione d'integrazione economica regionale, del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione. 3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, lo strumento depositato da un'organizzazione d'integrazione economica regionale non si aggiunge a quelli depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~art36 · fonte del testo