, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE O ADESIONE 1. La Convenzione e' soggetta a ratifica, accettazione, approvazione o adesione da Parte degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica. Essa e' aperta all'adesione dal giorno successivo alla data in cui non e' piu' aperta alla firma. Strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione devono essere depositati presso il depositario. 2. Qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica che diventi Parte alla convenzione, senza che nessuno dei suoi Stati membri sia Parte, e' soggetta a tutti gli obblighi che derivano dalla Convenzione. Nel caso in cui uno o piu' Stati membri di una simile organizzazione sono Parti alla Convenzione, l'organizzazione e i suoi Stati membri decidono delle rispettive responsabilita' per l'adempimento degli obblighi che derivano dalla Convenzione. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non hanno la facolta' di esercitare in concomitanza i diritti derivanti dalla Convenzione. 3. Negli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesio- ne, le organizzazioni regionali di integrazione economica devono dichiarare l'estensione delle loro competenze riguardo alle materie disciplinate dalla Convenzione. Inoltre tali organizzazioni devono informare il depositario, che a sua volta ne informa le Parti di qualsiasi modifica sostanziale della estensione delle loro competenze.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-01-15;65~convenzione-art22 · fonte del testo