TRANSITORIE 1. Le funzioni del segretariato di cui all'articolo 8 sono svolte a titolo provvisorio dal segretariato istituito dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 45/212 del 21 dicembre 1990, fino al termine della prima sessione della Conferenza delle Parti. 2. Il capo del segretariato interinale di cui al precedente paragrafo 1 opera in stretta collaborazione con il Gruppo intergovernativo di esperti dei cambiamenti climatici, per garantire che detto gruppo possa soddisfare alle esigenze di una obiettiva consulenza scientifica e tecnica. Possono essere consultati anche altri enti scientifici e tecnici. 3. Il Fondo mondiale dell'ambiente del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, del Programma ambiente delle Nazioni Unite e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e' l'istituzione internazionale a cui e' affidata a titolo provvisorio la gestione del meccanismo finanziario. In rapporto a cio', il Fondo mondiale per l'ambiente deve essere adeguatamente ristrutturato e la possibilita' di diventarne membro deve essere universale, in modo che esso possa adempiere le disposizioni dell'articolo 11.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-01-15;65~convenzione-art21 · fonte del testo