provvisorie Le funzioni di segretariato di cui all'articolo 23 saranno esercitate, a titolo provvisorio, dal Segretariato istituito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella sua Risoluzione 47/188 del 22 dicembre 1992, sino alla fine della prima sessione della Conferenza delle Parti.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~art35 · fonte del testo