1. E' istituito un segretariato. 2. Le funzioni del segretariato sono:

  • a)organizzare le sessioni della Conferenza delle Parti e dei suoi organi sussidiari istituiti a norma dalla Convenzione e predisporre i servizi richiesti;
  • b)raccogliere e diffondere le relazioni ricevute;
  • c)facilitare, su richiesta, l'assistenza alle Parti, in partico- lar modo alle Parti che sono paesi in via di sviluppo, nel raccogliere e comunicare le informazioni richieste in conformita' delle disposizioni della Convenzione;
  • d)preparare le relazioni sulle sue attivita' e presentarle alla Conferenza delle Parti;
  • e)provvedere al necessario coordinamento con i segretariati di altre istituzioni internazionali competenti;
  • f)stipulare, sotto la direzione penale della Conferenza delle Parti, accordi amministrativi e contrattuali che sono necessari per un efficace svolgimento delle sue funzioni;
  • g)svolgere le altre funzioni di segretariato specificate nella Convenzione e nei relativi protocolli e le altre funzioni che fossero stabilite dalla Conferenza delle Parti. 3. La Conferenza delle Parti designa durante la prima sessione un segretariato permanente e prende disposizioni per il suo funzionamento.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;65~convenzione-art8 · fonte del testo