del Consiglio in caso di ricorso 1. Ogni ricorso per inadempienza da parte di un Membro degli obblighi che gli sono imposti dal presente Accordo, e', su richiesta del Membro che presenta il ricorso, deferito al Consiglio che lo esamina e delibera. 2. La decisione con la quale il Consiglio conclude che un Membro trasgredisce agli obblighi che gli sono imposti dal presente Accordo e' adottata a maggioranza semplice ripartita e deve specificare la natura dell'infrazione. 3. Ogni qualvolta concluda, a seguito o meno di un ricorso, che un Membro trasgredisce agli obblighi che gli sono imposti dal presente Accordo, il Consiglio puo' con un voto speciale, fatte salve le altre misure espressamente previste in altri articoli del presente Accordo, ivi compreso l'articolo 59:

  • a)sospendere i diritto di voto di tale Membro al Consiglio ed al Comitato esecutivo e
  • b)qualora lo ritenga necessario, sospendere altri diritti di tale Membro, in particolare la sua eleggibilita' ad un incarico nel Consiglio o in uno qualunque dei Comitati di quest'ultimo, oppure il suo diritto di esercitare tale funzione fino a quando non abbia adempiuto ai suoi obblighi. 4. Un Membro i cui diritti di voto sono stati sospesi secondo il paragrafo 3 del presente articolo rimane tenuto a pagare i suoi obblighi finanziari ed altri obblighi previsti dal presente Accordo.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641~art48 · fonte del testo