[1]del Consiglio in caso di denuncia

[2]1. Qualsiasi denuncia per mancato adempimento da parte di un membro degli obblighi derivanti dal presente accordo viene deferita a richiesta del membro che la presenta al Consiglio, che l'esamina e delibera in merito. 2. La decisione mediante la quale il Consiglio conclude che un membro si trova in infrazione degli obblighi derivanti dal presente accordo viene presa a maggioranza semplice ripartita e deve specificare la natura dell'infrazione. 3. Ogniqualvolta accerta in seguito a denuncia o in altro modo che un membro si trova in infrazione degli obblighi derivanti dal presente accordo, il Consiglio puo' con votazione speciale, salvi restando i provvedimenti previsti esplicitamente in altri articoli del presente accordo, ivi compreso l'articolo 69:

  • a)sospendere questo membro dal diritto di voto al Consiglio e al comitato esecutivo e,
  • b)se lo ritiene necessario, sospenderlo da altri diritti, in particolare dalla eleggibilita' ad una funzione al Consiglio o presso uno dei suoi diversi comitati, oppure dal diritto di esercitare tale funzione fintantoche' non avra' adempiuto i suoi obblighi. 4. Un membro che sia stato sospeso dal diritto di voto in conformita' del paragrafo 3 deve adempiere i suoi obblighi finanziari e gli altri obblighi derivanti dal presente accordo.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;307~art59 · fonte del testo