[1]Azione del Consiglio in caso di denuncia.

[2]1. Su richiesta del membro che la presenta, qualsiasi denuncia per mancato adempimento degli obblighi imposti dal presente Accordo da parte di un membro, viene deferita al Consiglio, che l'esamina e delibera in merito. 2. La decisione mediante la quale il Consiglio conclude che un membro si trova in infrazione degli obblighi impostigli dal presente Accordo viene presa a maggioranza ripartita semplicemente e deve specificare la natura dell'infrazione. 3. Ogni qualvolta stabilisce, a seguito di denuncia o meno, che un membro si trova in infrazione degli obblighi imposti dal presente Accordo, il Consiglio puo', con votazione speciale, fermo restando i provvedimenti definiti esplicitamente in altri articoli del presente Accordo, ivi compreso l'articolo 73, procedere a quanto segue:

  • a)sospendere i diritti di voto di questo membro in sede di Consiglio e di Comitato esecutivo e
  • b)se lo ritiene necessario, sospendere altri diritti, di questo membro, in particolare la sua eleggibilita' ad una funzione al Consiglio o presso uno qualsiasi dei suoi comitati oppure il suo diritto di esercitare una tale funzione fino a quando abbia adempiuto i suoi obblighi. 4. Un membro i cui diritti di voto sono stati sospesi in conformita' del paragrafo 3 deve adempiere i suoi obblighi finanziari e gli altri obblighi di cui al presente Accordo.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art63 · fonte del testo