commerciali con non-membri. 1. I Membri esportatori s'impegnano a non vendere cacao a non- membri a condizioni commerciali piu' favorevoli di quelle che sono disposti ad offrire nello stesso momento a Membri importatori, secondo le normali prassi commerciali 2. I Membri importatori s'impegnano a non acquistare cacao a non- membri a condizioni commerciali piu' favorevoli di quelle che sono disposti ad accettare nello stesso momento da Membri esportatori, secondo le normali prassi commerciali. 3. Il Consiglio rivede periodicamente l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e puo' chiedere ai Membri di comunicare informazioni appropriate secondo l'articolo 38. 4. Ogni Membro che ha motivo di credere che un altro Membro abbia mancato all'obbligo enunciato al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo puo' informarne il Direttore esecutivo e chiedere consultazioni in applicazione dell'articolo 46, oppure far riferimento al Consiglio in applicazione dell'articolo 48.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641~art34 · fonte del testo