In tema di minori ucraini presenti temporaneamente sul territorio nazionale ai quali sia stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, un tutore internazionale dal Console ucraino, in caso di conflitto di interessi tra questi e il minore riguardante l'esercizio dei poteri della tutela, la competenza alla nomina del curatore spetta, in primo luogo, al Console e soltanto ove egli non eserciti le sue prerogative in materia, oppure le eserciti rendendo un provvedimento che non può essere riconosciuto nell'ordinamento italiano, in via sussidiaria, al giudice tutelare del luogo ove il minore ha, in Italia, la sede dei suoi affari ed interessi, dovendosi garantire la realizzazione del miglior interesse del minore in conformità alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989; nel caso in cui il giudice tutelare sia investito di una simile richiesta e sussista una nomina consolare, ove nessuna delle parti ne abbia chiesto il riconoscimento, lo stesso giudice tutelare è legittimato a valutare incidenter tantum la riconoscibilità nell'ordinamento italiano della nomina consolare, verificando che non sussistano gli impedimenti di cui all'art 23 della citata Convenzione dell'Aja; la competenza alla nomina del curatore speciale spetta, invece, sempre che non vi sia una valida nomina consolare, al giudice del procedimento in corso o al capo dell'ufficio giudiziario qualora il conflitto di interessi si profili con riferimento ad un procedimento instaurato o da instaurare.
Art. 42 · Art. 4 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni · Art. 343 c.c. · Art. 360 c.c.
Rassegna di luglio 2026, p. 25