Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005. 88 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, e' sostituito dai seguenti: "Per le domande di brevetto concernenti nuove varieta' vegetali il termine previsto dall'articolo 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, per la messa a disposizione del pubblico della documentazione e' di novanta giorni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Nei sessanta giorni successivi al suddetto termine chiunque puo' comunicare all'Ufficio centrale brevetti le proprie osservazioni, in duplice copia, in merito alla brevettazione della varieta' vegetale"aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~art8 · fonte del testo
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