Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005. 146 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, e' sostituito dal seguente: "Al costitutore o al suo avente causa, che rivendica il diritto di priorita', e' concesso un periodo di quattro anni, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di priorita', entro il quale fornire i documenti complementari e il materiale necessario ai fini degli accertamenti previsti nel successivo articolo 8. Detti documenti e il materiale necessario per gli accertamenti possono tuttavia essere richiesti prima della scadenza dei quattro anni ed entro un congruo termine, qualora la domanda della quale si e' rivendicata la priorita' sia stata respinta o ritirata. Rimane invariato il termine di sei mesi stabilito dall'articolo 20 delle disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, per la presentazione della copia, certificata conforme dall'ufficio competente, dei documenti di primo deposito"aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~art4 · fonte del testo
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