Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005. 97 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, e' sostituito dai seguenti: "All'esame di cui al punto a) provvede l'Ufficio centrale brevetti. Gli esami di cui ai punti b) e c) competono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, tuttavia, puo' non procedere, totalmente o parzialmente, all'esecuzione, se gli stessi accertamenti risultano gia' effettuati con sufficienti garanzie in Italia o in un altro Stato dell'Unione di Parigi per la protezione delle nuove varieta' vegetali. Il titolare della domanda di brevetto dovra' produrre i documenti comprovanti gli accertamenti effettuati"aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~art7 · fonte del testo
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