[1]Articolo XV.

[2]La presente convenzione, i cui testi inglese, francese, cinese, spagnolo e russo fanno ugualmente fede, sara' depositata negli archivi dei Governi depositari. Copie debitamente certificate della convenzione saranno inviate dai Governi depositari ai Governi degli Stati che avranno firmato la convenzione o che vi avranno aderito.

[3]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente convenzione.

[4]FATTO in tre esemplari, a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972.

[5](Seguono le firme).

Testo vigente dal 4 dicembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;618~artxv · fonte del testo