certificate e Registrazione (1) Questa Convenzione, redatta in lingua francese, in lingua inglese, in lingua russa ed in lingua spagnola, ciascuna versione essendo ugualmente autentica, sara' depositata negli archivi del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, il quale ne fara' pervenire copie debitamente certificate a tutti gli Stati firmatari ed aderenti. (2) Questa Convenzione sara' registrata dal Depositario in conformita' con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati hanno firmato questa Convenzione. FATTO a Londra, il 1° giugno 1972.

Testo vigente dal 10 maggio 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-04-23;149~convenzione-art16 · fonte del testo