[1]Articolo XXVIII

[2]La presente Convenzione, i cui testi inglese, russo, francese, spagnolo e cinese fanno ugualmente fede, sara' depositata negli archivi dei Governi depositari. Copie debitamente certificate della presente Convenzione saranno trasmesse dai Governi depositari ai Governi degli Stati firmatari e aderenti.

[3]IN FEDE di che i sottoscritti, a cio' debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

[4]FATTO in triplice esemplare a Londra, Mosca e Washington, il 29 marzo 1972.

[5](seguono le firme).

Testo vigente dal 19 giugno 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;426~artxxviii · fonte del testo