[1]ARTICOLO X.

[2]La presente Convenzione i cui testi francese, inglese, arabo, cinese, spagnolo e russo fanno ugualmente fede, sara' depositata presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne inviera' copie debitamente certificate conformi ai Governi degli Stati che avranno firmato la Convenzione o che vi avranno aderito.

[3]IN FEDE DI CHE i sottoscritti debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi hanno firmato la presente Convenzione, aperta alla firma a Ginevra il diciotto maggio millenovecentosettantasette. (Seguono le firme).

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;962~artx · fonte del testo