[1]fiscale

[2]1. I funzionari e gli impiegati consolari e i membri di famiglia, a condizione che non possiedono la cittadinanza dello Stato de residenza, sono esenti da ogni tassa e imposta personale o reale, statale, regionale, provinciale e comunale, ad eccezione:

  • a)delle imposte indirette normalmente incorporate nei prezzi delle merci e dei servizi;
  • b)delle tasse e imposte sui beni immobili privati situati nel territorio dello Stato di residenza;
  • c)delle imposte di successione e delle imposte sui trasferimenti di proprieta' percepite dallo Stato di residenza, con la riserva contenuta nell'articolo 49, lettera b);
  • d)delle tasse e imposte su qualsiasi provento privato avente la propria fonte nello Stato di residenza;
  • e)delle imposte e tasse percepite quale corrispettivo della prestazione di determinati servizi;
  • f)delle tasse e delle imposte giudiziarie, di registro, di bollo, d'ipoteca e di altre tasse, imposte o diritti percepiti dagli organi dello Stato di residenza per attivita' di ufficio. 2. I membri del personale di servizio che non siano cittadini dello Stato di residenza sono esenti dalle tasse e dalle imposte sulla retribuzione del lavoro effettuato alle dipendenze dell'ufficio consolare. 3. I membri dell'ufficio consolare che hanno al loro servizio delle persone la cui retribuzione non e' esente dall'imposta sui redditi nello Stato di residenza, debbono adempiere agli obblighi posti a carico dei datori di lavoro, in relazione a detta imposta, dalle leggi e dai regolamenti di detto Stato.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425~art47 · fonte del testo