[1]Formazione e aggiornamento

[2]Gli Organi di sicurezza delle Parti Contraenti collaborano nel campo della formazione e dell'aggiornamento, in particolare:

  • a)si scambiano i programmi ed i contenuti degli studi;
  • b)organizzano seminari comuni e corsi di aggiornamento, scambiandosi i docenti;
  • c)invitano i rappresentanti dell'altra Parte Contraente, in qualita' di osservatori, per assistere alle dimostrazioni.

Testo vigente dal 2 maggio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-04-07;60~accordo-art5 · fonte del testo