[1]Collaborazione in ambito di formazione ed aggiornamento professionale

[2]Le autorita' competenti delle Parti cooperano in ambito di formazione ed aggiornamento professionale, in particolare:

  • a)scambiandosi i piani di studio per la formazione e l'aggiornamento professionale e valutando la possibilita' di adottare reciprocamente contenuti didattici;
  • b)organizzando eventi congiunti di formazione e aggiornamento professionale;
  • c)permettendo a rappresentanti dell'altra Parte di partecipare a esercitazioni e a corsi di aggiornamento professionale.

Testo vigente dal 21 novembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;209~accordo-art6 · fonte del testo