[1]- Cooperazione internazionale in materia penale

[2]1. Le Parti cooperano tra loro, nella misura piu' ampia possibile, per la conduzione delle indagini e dei procedimenti relativi ai reati di cui alla presente Convenzione, inclusi il sequestro e la confisca, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione e in conformita' ai rilevanti strumenti e accordi internazionali e regionali applicabili in base ad una legislazione uniforme o alla reciprocita' o alla loro legislazione nazionale.

[3]2. Se una Parte per cui l'estradizione o la mutua assistenza legale in materia penale e' subordinata all'esistenza di un Trattato riceve una richiesta di estradizione o di assistenza legale in materia penale da un'altra Parte con la quale non ha stipulato tale Trattato, la Parte puo', agendo nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale e della sua legislazione interna, considerare la presente Convenzione come base giuridica per l'estradizione o l'assistenza legale in materia penale in relazione ai reati di cui alla presente Convenzione e puo' applicare a tal fine, mutatis mutandis, gli articoli 16 e 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalita' transnazionale.

Testo vigente dal 7 febbraio 2022

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2022-01-21;6~allegato-art19 · fonte del testo