[1]- Principi generali e misure per la cooperazione internazionale

[2]1. Le Parti cooperano fra di loro nella misura piu' ampia possibile ai fini delle indagini e dei procedimenti per la confisca di strumenti e di proventi. 2. Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di eseguire, alle condizioni previste dal presente capitolo, le richieste: a. di confisca di beni specifici costituenti provento o strumento, nonche' di confisca di proventi consistente nell'imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro pari al valore dei proventi; b. di assistenza nelle indagini e di adozione di misure provvisorie ai fini dell'una o dell'altra forma di confisca di cui alla lettera (a) che precede.

Testo vigente dal 28 agosto 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328~convenzione-art7 · fonte del testo