[1]- Misure a livello internazionale

[2]Ciascuna Parte collaborera' nella maniera piu' ampia possibile al fine di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danneggiamento e la tratta di beni culturali. In particolare, gli Stati Parti dovranno: a. promuovere la consultazione e lo scambio di informazioni per quanto riguarda l'identificazione, il sequestro e la confisca di beni culturali oggetto di un reato definito dalla presente Convenzione e recuperati nel loro territorio; b. contribuire alla raccolta internazionale dei dati sulla tratta di beni culturali mobili mediante la condivisione o l'interconnessione di inventari nazionali o banche dati sui beni culturali oggetto di un reato definito dalla presente Convenzione e - o contribuendo a inventari internazionali o database, come il database Interpol sulle opere d'arte rubate; c. agevolare la cooperazione allo scopo di proteggere e preservare i beni culturali anche in situazioni di instabilita' o conflitto.

Testo vigente dal 7 febbraio 2022

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2022-01-21;6~allegato-art21 · fonte del testo