[1]- Principi generali e misure che si applicano alla cooperazione internazionale.

[2]1 Le Parti si prestano per quanto possibile la piu' ampia cooperazione reciproca in conformita' alle norme degli strumenti internazionali rilevanti per la cooperazione internazionale in materia penale o alle intese convenute sulla base di legislazioni uniformi o reciproche, e del loro diritto nazionale, ai fini di investigazioni e procedure relative ai reati che dipendono dalla sfera di applicazione della presente Convenzione. 2 Se nessun strumento internazionale o intesa fra quelli di cui al par. 1 precedente e' in vigore fra le Parti, si applicano gli articoli da 26 a 31 del presente capitolo. 3 Inoltre si applicano gli articoli 26 a 31 del presente capitolo quando sono piu' favorevoli delle disposizioni contenute negli strumenti internazionali o nelle intese di cui al par.1 precedente.

Testo vigente dal 26 luglio 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110~convenzione-art25 · fonte del testo