Perdite e riserve (a) Nelle operazioni ordinarie della Banca, in caso di mancati o ritardati pagamenti su prestiti effettuati o garantiti dalla Banca, o in cui vi e' una sua partecipazione, e in caso di perdite in investimenti azionari, la Banca intraprendera' le azioni che riterra' opportune. La Banca manterra' adeguate riserve e/o accantonamenti a fronte di possibili perdite. (b) Le perdite derivanti dalle operazioni ordinarie della Banca saranno imputate: (i) innanzitutto agli accantonamenti di cui al paragrafo (a) del presente Articolo; (ii) in secondo luogo al reddito netto; (iii) in terzo luogo alle riserve e alle eccedenze; (iv) in quarto luogo al capitale versato; non indisponibile e.fo on (v) infine ad un ammontare adeguato di capitale sottoscritto non chiamato che deve essere richiamato conformemente a quanto disposto dal paragrafo (d) dell'Articolo 2 del Prospetto A del presente Accordo.

Testo vigente dal 12 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59~accordo-art23 · fonte del testo