[1]Metodi per adempiere agli impegni della Banca

[2](1) Nell'ambito delle operazioni ordinarie della Banca, in caso di ritardo o inadempienza nel rimborso di prestiti concessi o garantiti dalla Banca o a cui essa partecipa, e in caso di perdite su partecipazioni azionarie o altri tipi di finanziamento secondo l'articolo 11 paragrafo 2 numero vi, la Banca adotta tutte le misure che ritiene appropriate. La Banca costituisce accantonamenti adeguati per far fronte a eventuali perdite. (2) Le perdite risultanti dalle operazioni ordinarie della Banca sono addebitate:

  • i)in primo luogo, agli accantonamenti previsti al paragrafo 1;
  • ii)in secondo luogo, al reddito netto;
  • iii)in terzo luogo, alle riserve e agli utili non distribuiti;
  • iv)in quarto luogo, al capitale versato; e
  • v)infine, a un importo adeguato del capitale sottoscritto non versato, che sara' chiamato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 paragrafo 3.

Testo vigente dal 23 giugno 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110~art20 · fonte del testo