Erogazione di prestiti, aggiudicazione dei contratti e attivita' susseguenti (a) Nel caso di un prestito diretto effettuato dalla Banca, la Banca consente al beneficiario il tiraggio dei fondi solamente a fronte di spese effettivamente sostenute. (b) Nelle sue operazioni finanziarie, la Banca non pone restrizioni sulla fornitura di beni e servizi da parte di qualsiasi membro e, in tutti i casi appropriati, condiziona i suoi prestiti e le altre operazioni all'effettuazione di gare d'appalto internazionali. (c) La Banca prende le misure necessarie ad assicurare che i proventi di qualunque prestito effettuato, garantito o cui la Banca concorra, o qualsiasi investimento azionario effettuato dalla Banca, siano adoperati solamente per gli obiettivi per i quali il prestito o l'investimento azionario sia stato effettuato e con la dovuta attenzione a considerazioni di economia e di efficienza.

Testo vigente dal 12 marzo 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59~accordo-art18 · fonte del testo