Limiti generali alle operazioni (a) L'ammontare totale di prestiti in sospeso, investimenti azionari e garanzie effettuati o emessi dalla Banca nelle sue operazioni ordinarie non deve in nessun caso essere aumentato, qualora in virtu' di tale aumento si superasse l'ammontare effettivo totale del suo capitale sottoscritto, riserve e eccedenze incluse nelle sue risorse di capitale ordinario. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce criteri e procedure per chiedere garanzie a fronte di questo limite. (b) La Banca non emette garanzie per crediti all'esportazione. Tutti i prestiti effettuati o garantiti dalla Banca, e tutti gli investimenti azionari della Banca sono finalizzati a progetti specifici. La Banca non si occupa di attivita' di prestito a rapida erogazione a sostegno di politiche economiche non direttamente finalizzate a progetti.

Testo vigente dal 12 marzo 1999

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59~accordo-art13 · fonte del testo