Mobilizzazione di altre risorse di capitale (a) La Banca non intraprende alcun finanziamento, o fornisce alcuna agevolazione, qualora il richiedente possa ottenere finanziamenti sufficienti o agevolazioni da altre fonti a termini e condizioni che la Banca consideri ragionevoli. (b) Al fine di mobilizzare altri flussi di capitale privati o pubblici: (i) la Banca assicura che i progetti che essa finanzia siano finanziati anche da istituzioni multilaterali, banche commerciali o altre fonti interessate, fatta eccezione per quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione; e (ii) nei suoi investimenti azionari, la Banca non mira ad ottenere una posizione di controllo dell'impresa interessata e non esercita un tale controllo o assume responsabilita' diretta di gestione di alcuna impresa nella quale abbia effettuato un investimento eccetto nel caso di perdita reale o temuta di uno qualsiasi dei suoi investimenti, di effettiva o temuta insolvenza dell'impresa in cui tale investimento sia stato effettuato, o altre situazioni che, a parere della Banca, minaccino di mettere a repentaglio qualunque simile investimento.

Testo vigente dal 12 marzo 1999

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59~accordo-art12 · fonte del testo