l. La presente Convenzione dovra' essere ratificata dagli Stati firmatari. I documenti di ratifica dovranno essere depositati presso il depositario che dovra' informare tutti gli alti Stati firmatari. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore quattro mesi dopo il deposito del quarto documento di ratifica. Per quanto riguarda eventuali altri Stati firmatari che depositeranno il loro documento di ratifica successivamente, la presente Convenzione entrera' in vigore due mesi dopo la data di deposito, ma, comunque, non prima dello scadere del periodo di quattro mesi sopra indicato. A testimonianza di cio', i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Stipulata a Vienna il giorno 15 novembre 1972, in un'unica copia in inglese e francese, in cui entrambi i testi fanno ugualmente fede, che sara' depositata presso il Governo della Svezia il quale trasmettera' le copie certificate a tutti gli altri Stati firmatari e aderenti. Seguono le firme dei rappresentanti di Austria, Finlandia, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

Testo vigente dal 26 maggio 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-05-15;55~convenzione-art15 · fonte del testo