1. La presente Convenzione sara' ratificata o approvata e gli strumenti di ratifica o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana che notifichera' tale deposito a tutti gli Stati firmatari. 2. Essa entrera' in vigore, nei confronti degli Stati contraenti che abbiano depositato gli strumenti di ratifica o di approvazione, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del secondo strumento di ratifica o di approvazione. 3. Essa entrera' in vigore, nei confronti di ogni Stato contraente che la ratifichera' o l'approvera' successivamente, il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del proprio strumento di ratifica o di approvazione.

Testo vigente dal 11 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;806~art24 · fonte del testo