Ogni Stato contraente puo' recedere dalla presente Convenzione purche' dia un preavviso scritto di dodici mesi al depositario che dovra' informare tutti gli Stati contraenti o alle altre eventuali condizioni concordate tra gli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente si impegna, in caso di recesso dalla Convenzione, a cessare, dopo l'uscita, di utilizzare o applicare, per qualsiasi fine, il Marchio Comune di Controllo.

Testo vigente dal 26 maggio 2023

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2023-05-15;55~convenzione-art14 · fonte del testo