Articolo XI 1. La presente Convenzione entrata in vigore sei mesi dopo la data alla quale il quinto strumento di ratifica o di adesione sara' stato depositato presso il Governo depositario. 2. Per ciascun Stato che la ratifichi o vi aderisca dopo che il quinto strumento di ratifica o di adesione sara' stato depositato, la presente Convenzione entrera' in vigore sei mesi dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione di detto Stato.

Testo vigente dal 21 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-29;387~convenzione-artxi · fonte del testo