[1]Dialogo sulla politica economica

[2]1. Le parti convengono di cooperare per promuovere lo scambio di informazioni sulle rispettive tendenze e politiche economiche e la condivisione di esperienze in materia di coordinamento delle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionali. 2. Le parti si adoperano per approfondire il dialogo tra le rispettive autorita' su questioni economiche che possono comprendere, in base a quanto concordato tra le parti medesime, la politica monetaria, la politica di bilancio (compresa quella fiscale), le finanze pubbliche, la stabilizzazione macroeconomica e il debito estero.

Testo vigente dal 19 aprile 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;53~art25 · fonte del testo