[1]Cooperazione regionale e bilaterale

[2]1. Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione a norma del presente accordo, e riservando la debita centralita' e attenzione alle questioni che rientrano nella cooperazione bilaterale, le parti concordano di svolgere le attivita' pertinenti a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli. Nella scelta del livello adeguato, le parti si adoperano per massimizzare l'impatto sull'UE e sui partner dell'ASEAN e per promuovere la partecipazione dell'UE e dei partner dell'ASEAN sfruttando al meglio le risorse disponibili, tenendo conto della fattibilita' politica e istituzionale e garantendo coerenza con altre attivita' che vedono coinvolti l'Unione e i partner dell'ASEAN. 2. Le parti possono, se del caso, decidere di fornire sostegno finanziario ad attivita' di cooperazione nei settori contemplati dal presente accordo o a esso collegati, compatibilmente con le rispettive procedure e risorse finanziarie. La cooperazione puo' comprendere, in particolare, l'organizzazione di programmi di formazione, workshop e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni concordate tra le parti.

Testo vigente dal 19 aprile 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;53~art4 · fonte del testo