[1]Cooperazione allo sviluppo dei paesi terzi

[2]1. Le parti convengono di scambiarsi informazioni sulle rispettive politiche di aiuto allo sviluppo, allo scopo di instaurare un dialogo regolare sugli obiettivi di tali politiche e sui rispettivi programmi di aiuto allo sviluppo nei paesi terzi. 2. Le parti promuovono inoltre azioni comuni volte a fornire assistenza tecnica e a favorire lo sviluppo delle risorse umane nei paesi meno sviluppati del sud-est asiatico e non solo in quelli.

Testo vigente dal 19 aprile 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;53~art40 · fonte del testo